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Pubblicato il 26.03.2021


Vi informiamo che il Presidente della Regione Puglia ha emanato l’Ordinanza num. 88Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” ai sensi della quale con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021,

  1. tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art. 45), chiudono alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie”;
  2.  È fortemente raccomandato ai datori di lavoro privati di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di lavoro agile, compatibilmente con le modalità organizzative adottate

Stante alcune richieste di chiarimenti pervenute presso la Segreteria, si ritiene necessario chiarire che si definisce attività commerciale l’attività svolta da chiunque professionalmente produce o acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende.
Gli Architetti, i Pianificatori, i Paesaggisti e i Conservatori, svolgono un'attività prevalentemente intellettuale fornendo servizi, a volte anche in modo organizzato, ma la loro organizzazione non assume la forma di un'impresa.
Quindi per quanto attiene l’esercizio della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, – tanto in ambito pubblico quanto privato, valgono e  le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2  del  decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa e quindi  “E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori,  salvo  che per gli spostamenti motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o situazioni di necessità' ovvero per motivi di salute.  E’  consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Sempre con riferimento all’esercizio della professione si  ritiene utile evidenziare alcuni passaggi espressamente indicati in seno al DPCM 3 novembre 2020, (seguono Estratti).
Art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, comma 9, lettere “o” e “nn”:
“9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: (…)

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza; (…)

nn) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; (…) ”

Sulla base delle indicazioni sopra descritte si deduce che l’esercizio della professione sia ammesso – anche laddove comporti spostamenti nel Comune o tra Comuni –, purché venga comprovato il  presupposto  di “indifferibilità” della prestazione che richiede la presenza fisica dell’Iscritto presso il proprio Studio Professionale, presso il Cantiere o – nel caso di dipendenti – presso l’Ufficio (Pubblico o Privato) presso cui è impiegato.

Posto che l’esercizio della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore non risulta essere tra quelle sospese per decreto, si raccomanda comunque  la massima attenzione nell’effettuare spostamenti, sia tra comuni che entro il territorio comunale, ricordando che il termine “Comprovate esigenze lavorative” sottende il fatto che il Professionista – qualora fermato per controlli – sia in condizione non solo di autocertificare che sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, ma anche di dimostrare la veridicità di quanto dichiarato, fornendo ogni mezzo di prova.
n.b. La non veridicità di contenuti autocertificati costituisce reato (nonché illecito deontologico con conseguenze disciplinari, se commesso in riferimento all’esercizio dell’attività professionale).

Si allega ordinanza n.88