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Si rende necessaria la presente comunicazione alla luce delle autocertificazioni pervenute per il riconoscimento dei crediti formativi difformi dalle linee guida sulla formazione.

Si sottolinea che le istanze inserite sulla piattaforma sono inviate sottoforma di dichiarazioni sostitutive, delle quali l'iscritto ha piena responsabilità per le asseverazioni rese.

Le istanze inviate in chiara difformità dalle linee guida rappresentano, pertanto, dichiarazioni non veritiere rese ai sensi del DPR 445/2000, oltre a causare un intasamento della piattaforma ed un rallentamento delle attività di segreteria per la validazione.

Di seguito alcuni punti di chiarimento:

1) I corsi dotati di codice di accreditamento seguiti presso altri ordini provinciali di architetti o presso enti terzi cd. "provider" accreditati al rilascio di crediti formativi NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI AUTOCERTIFICAZIONE. L'ordine o ente che ha erogato il corso, infatti, attribuirà il credito secondo le proprie tempistiche.

Inviare un'autocertificazione per un corso già accreditato equivale ad acquisire doppiamente il credito formativo per un medesimo corso, in chiara difformità dalle linee guida.

2) La causale CORSI EROGATI DA ALTRI ORDINI/COLLEGI è riferita ad altri ordinamenti professionali (INGEGNERI, GEOMETRI, ECC) e non agli altri ordini degli Architetti. Parimenti non può essere utilizzata per i corsi erogati da enti terzi, tipo Mapei, Acca, Saint Gobain, ecc. Rivolgersi direttamente a tali enti per il riconoscimento dei crediti formativi.

3) Le causali devono essere perfettamente rispondenti a quanto dichiarato e non indicate "per esclusione", per "similarità" o "in mancanza di altra causale non presente"

4) I corsi abilitanti possono essere autocertificati se non sono stati accreditati da un ordine degli architetti o da un ente terzo in qualità di provider. Prima di inviare l'autocertificazione, informarsi presso gli ordini/enti organizzatori. Se c'è un codice di accreditamento del corso, tale corso non può essere autocertificato ma sarà il soggetto che lo ha accreditato ad attribuire il credito formativo.

5) la redazione di articoli e saggi “di natura tecnico-professionale, le visite a mostre e fiere  devono essere strettamente  attinenti all’architettura e all’edilizia.

Nelle autocertificazioni relative a mostre/fiere/viaggi/ecc è buona norma firmare i ticket e, in carenza di una data indicata sul biglietto, apporla a penna. Non sono ritenuti documenti idonei ai fini del riconoscimento dei cfp le fotografie che ritraggono il professionista all’interno o all’esterno  di  museo  o fiera, né i biglietti aerei che non siano accompagnati dalla documentazione attestante  le visite a mostre e fiere attinenti all’architettura e all’edilizia.

6) La visione di opere liriche, spettacoli e simili non rientra nelle attività a valenza formativa, in quanto non esplicitamente menzionate nelle linee guida.

7) La partecipazione a Master Universitari e/o corsi di aggiornamento didattico per Docenti non rientrano nelle attività a valenza formativa, in quanto non sono menzionate nelle linee guida. 

Nell'inviare le autocertificazioni si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto indicato all'articolo 6.7 delle linee guida "Validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico" - che si allegano - in quanto un'istanza difforme rappresenta una dichiarazione non veritiera ai sensi del DPR 445/2000 sanzionabile dalla legge.


Linee Guida 2020