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Pubblicato il 14 aprile 2026


Care Colleghe e cari Colleghi,

il CNAPPC ha inviato una nota con la quale rammenta a tutti gli Iscritti la scadenza del periodo di ravvedimento operoso, come noto fissata al 30 giugno 2026, entro cui sarà ancora possibile acquisire i crediti formativi professionali richiesti per il triennio 2023-2025.

Pertanto, in vista degli accertamenti amministrativi volti alle verifiche dei crediti formativi acquisiti, cui sono tenuti tutti gli Ordini, gli Iscritti possono richiedere, attraverso autocertificazione, il riconoscimento dei c.f.p. relativi alle attività formative ai sensi del punto 6.7 delle Linee Guida vigenti; tale adempimento da parte di ciascun Iscritto richiedente dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 luglio 2026.

A partire da tale data si procederà alle verifiche amministrative che dovranno concludersi entro il 28 ottobre 2026.

Tale verifica amministrativa dovrà essere attivata nel contraddittorio con gli Iscritti, finalizzato ad appurare il corretto adempimento dell’obbligo formativo.

Infatti, ai sensi del punto 8 delle linee guida 2025 “Procedure di verifica e controllo è previsto che: L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Entro 120 giorni dalla scadenza del triennio formativo, il Consiglio dell’Ordine esplica tutte le procedure per la verifica amministrativa degli adempimenti formativi dei propri iscritti attraverso il contraddittorio. ……..”. 

IL CNAPPC  ha voluto sottolineare che il TAR Lazio, con la sentenza n. 22811/24, ha affermato che lo svolgimento della verifica in contraddittorio con gli iscritti della loro posizione formativa appare coerente con quanto stabilito dall’art. 7 del d.P.R. 137, e che il Consiglio Nazionale, proprio in attuazione dei principi contenuti nella lettera b) del provvedimento di autorizzazione alla delegificazione, ha legittimamente emanato le Linee guida in tema di formazione continua al fine di disciplinare “modalità e condizioni dell’assolvimento dell’obbligo di formazione”, requisiti dei corsi di aggiornamento e valore dei crediti formativi.

Alla luce di quanto sopra, poiché siamo tutti chiamati a regolarizzare eventuali inadempienze formative, questo Ordine persevera nella organizzazione di corsi, seminari, convegni, in presenza o a distanza, anche registrando e mettendo a disposizione alcuni dei corsi organizzati, e nella segnalazione di eventi formativi attraverso i consueti canali di comunicazione.

Sperando di fare cosa gradita, si allegano: le vigenti Linee Guida alla Formazione e la Sentenza Tar Lazio 22811/2024.

Cordialmente,

Il Segretario

Arch. Cecilia Capobianco

Il Presidente

Arch. Maurizio Marinazzo