CODICE DEONTOLOGICO - art. 9

Revisione approvata dalla Conferenza degli Ordini del 22 luglio 2016 e dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori nella seduta di Consiglio del 7 settembre 2016
Art. 9
(Aggiornamento professionale)
1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
2. In deroga all’art. 41 commi 2, 3 e 4 del presente Codice:
- la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l’irrogazione della censura;
- la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l’irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

LINEE GUIDA 2017

Formazione Professionale Continua: aggiornamenti. 09/01/2017

L’art. 7 del DPR 7 agosto 2012 , n° 137, “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, nel migliore interesse dell’utente e della collettività e per conseguire sviluppo professionale qualità ed efficienza”, prevede che ogni professionista abbia l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza.